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	<title>uffici Archivi - Azzonzo</title>
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		<title>Pistoia: covid-19, gli aggiornamenti a seguito del decreto del 9 marzo. Come contattare gli uffici comunali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 17:02:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 9 marzo, in vigore da oggi, martedì 10 marzo, fino al 3 aprile, il Governo ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. Per contrastarne la trasmissione, la cittadinanza deve recarsi agli...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 9 marzo, in vigore da oggi, martedì 10 marzo, fino al 3 aprile, il Governo ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.</p>
<p>Per contrastarne la trasmissione, la cittadinanza deve recarsi agli sportelli solo se strettamente necessario, quindi per motivi indispensabili, inderogabili e indifferibili, privilegiando gli strumenti online e di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, Pec), rimandando quanto non è di stretta necessità.<br />
Evitare in ogni caso di recarsi agli uffici comunali in gruppi di più persone, limitando l’accesso al diretto interessato. L&#8217;ingresso è consentito a un utente alla volta e sono privilegiate le prenotazioni.</p>
<p>Il caso di necessità è possibile chiamare il centralino del Comune al numero 0573 3711, l&#8217;Ufficio Relazioni con il pubblico al numero verde 800 012 146, la Polizia Municipale 0573 22022, oppure consultare il sito dell&#8217;Ente (www.comune.pistoia.it).</p>
<p>Per informazioni di dettaglio è a disposizione anche il centralino dei servizi sociali al numero 0573 371400; dei servizi demografici allo 0573 371800; della pubblica istruzione allo 0573 371818; l&#8217;ufficio entrate allo 0573 371730.</p>
<p>Disposizioni del DPCM del 9 marzo<br />
Il decreto ministeriale attualmente in vigore prevede il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono, poi, da evitare spostamenti in entrata e uscita, ma anche all&#8217;interno del territorio se non per comprovate esigenze lavorative, necessità indifferibili di spostamento e motivi di salute. E&#8217; consentito rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. Al momento di un eventuale controllo sarà fornito un modulo per l&#8217;autocertificazione da riempire sul posto. Il modulo si può scaricare al link https://bit.ly/2W1ilBm</p>
<p>I soggetti con sintomi come febbre o infezione respiratoria devono restare al proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e avvertire il medico. Vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.</p>
<p>Sono sospesi i servizi educativi per l&#8217;infanzia, le scuole, le università, i corsi professionali e le attività formative; tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi in luoghi pubblici o privati, compresi i mercati; le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri; le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento a porte chiuse di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e di categoria assoluta.</p>
<p>Rimarranno chiusi musei, teatri, cinema e gli altri istituti e luoghi della cultura; le scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati.</p>
<p>Sono consentite le attività di ristorazione e bar aperti dalle 6 alle 18 con obbligo di predisporre le condizioni per garantire le prescrizioni tra le quali la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p>
<p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all&#8217;interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari, compresi i supermercati. Il gestore deve comunque sempre garantire il rispetto delle prescrizioni compresa la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p>
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